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28 Agosto, 2008 Ora esatta 03:12:37

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Autore Topic: NON GLI FA VEDERE PADRE: CONDANNATA!  (Letto 1786 volte)
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« il: 25 Febbraio, 2008 Ora esatta 13:55:11 »

Finalmente:

25/02/2008

Non gli fa vedere padre: condannata

Firenze, madre deve risarcire figlio

Una donna fiorentina è stata condannata a risarcire figlio ed ex marito per aver impedito all'uomo di tenere con sé il giovane minorenne. La Corte d'appello di Firenze ha condannato la mamma a pagare 650 euro al ragazzo e 350 euro euro all'ex coniuge. La donna è colpevole, secondo il giudice, perché ha impedito al figlio e a suo padre di trascorrere dei giorni assieme come stabilito dalla sentenza di divorzio.
"La condotta della donna costituisce violazione delle statuizioni espresse dal Tribunale e questo arreca implicitamente danno alla corretta crescita della personalita' del minore, ledendo altresi' il diritto del padre al rapporto con il figlio", hanno spiegato dal tribunale.
Per la prima volta la Corte ha applicato l'articolo 709 ter del codice di procedura civile, introdotto nel 2006 dalla legge sull'affidamento condiviso: prevede che il genitore che non rispetta i provvedimenti del giudice possa essere sanzionato e condannato a corrispondere, a titolo di risarcimento danni, una somma a favore del figlio e dell'altro genitore, oltre che condannato ad una pena pecuniaria a favore dello Stato.
Un provvedimento che cambia i rapporti spesso conflittuali tra ex coniugi: ora impedire all'altro genitore di vedere il figlio, strumentalizzando il minore per fare un dispetto all'ex consorte, oppure non tenerlo presso di sé quando è previsto dal tribunale, può significare ogni volta essere sanzionati al pagamento di una somma a favore del figlio, dell'ex coniuge e dello Stato, oltre che subire un ammonimento.
Danno per il padre, danno per il figlio, dunque e risarcimento per entrambi. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento dei danni nei confronti del minore, disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro e condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

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« Risposta #1 il: 25 Febbraio, 2008 Ora esatta 14:05:54 »

per dovere di informazione:
l'articolo è stato copiato dal sito tgcom.it in data odierna.

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« Risposta #2 il: 25 Febbraio, 2008 Ora esatta 14:20:44 »

IMPORTANTISSIMA SENTENZA A FIRENZE.

Reato non educare i figli a vedere l'ex coniuge
(Cassazione 2925/2000)

Commette reato il genitore affidatario dei figli minori se non li educa e non li sensibilizza ad avere un rapporto
con l'altro genitore dal quale vivono separati, in quanto anche tale comportamento "omissivo" può costituire
l' "elusione" dolosa di un provvedimento del giudice.
----------------------------------------------------------------
Ed oggi a Firenze ...Notizia così come data da TG Italia1:

La madre non permette all'ex marito di rivedere il figlio minorenne, dovrà risarcire non solo l'ex marito
ma anche il figlio.

Lo ha deciso il Tribunale di Firenze secondo cui il comportamento della donna arreca un danno alla crescita
e alla personalità del minore.
Risultato:
la mamma che non ha rispettato gli accordi stabiliti dal Giudice riguardo alle visite tra padre e figlio
è stata condannata a pagare 650 eruro al ragazzo.


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« Risposta #3 il: 25 Febbraio, 2008 Ora esatta 14:47:10 »

Domanda a chi è addentro a queste cose: è più rapida l'azione penale o l'azione civile ex art 709ter del Codice di procedura civile usata nel caso di Firenze?
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« Risposta #4 il: 25 Febbraio, 2008 Ora esatta 15:25:20 »

Domanda a chi è addentro a queste cose: è più rapida l'azione penale o l'azione civile ex art 709ter del Codice di procedura civile usata nel caso di Firenze?

Nel caso di Firenze, la sentenza è stata emessa dalla Corte di Appello del Tribunale Ordinario, quindi è stata la conseguenza di un azione civile passata giudicata e rimessa in discussione presso la suddetta Corte di Appello.

Credo che per arrivare ad una condanna, in ambedue casi, penale o civile, si impiegherà un bel po di tempo. Purtroppo!
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« Risposta #5 il: 25 Febbraio, 2008 Ora esatta 16:38:55 »

http://www.repubblica.it/2008/02/sezioni/cronaca/mamma-risarcimento/mamma-risarcimento/mamma-risarcimento.html
Firenze: in sede civile madre condannata simbolicamente a risarcire il figlio.

ora aspettiamo la fine del processo penale Panetta a Varese (forse giugno).I tempi, comunque, stan cambiando.
http://www.figlipersempre.com/commenti_1164049.html
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« Risposta #6 il: 25 Febbraio, 2008 Ora esatta 23:12:46 »

La notizia data dal TG2:
"Per la prima volta in Italia è stata condannata una madre divorziata perchè non aveva permesso all' ex marito di vedere il figlio.
E' stata applicata quindi la legge sull'affido condiviso..
La legge sull'affido condiviso parla chiaro, una norma c'era ma non era mai stata applicata "

CESARE RIMINI, esperto di diritto di famiglia:
" Questa sanzione ha il significato di un monito.
La Corte ha voluto dire a questa madre ma la stessa cosa vale per un padre che:
le norme vanno rispettate e che non si può violare un diritto sacrosanto di un minore di avere 2 genitori "

MA SIAMO PROPRIO SICURI CHE IL MONITO DELLA CORTE E' RIVOLTO AI GENITORI ?
« Ultima modifica: 25 Febbraio, 2008 Ora esatta 23:14:20 da pensavodiessersolo » Loggato
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« Risposta #7 il: 26 Febbraio, 2008 Ora esatta 17:38:19 »

Giusto per saperne di più...parla il papà del bambino di 10 anni:

«Tutto cominciò il giorno in cui, con mio figlio, stavo preparando le valigie. Era l’agosto 2007 e dovevamo partire per le vacanze. Secondo quanto disposto dal giudice, quei 30 giorni estivi io e Giovanni dovevamo trascorrerli insieme. Improvvisamente arrivò la mia ex moglie e, con una scusa, mi portò via Giovanni».
Chi parla è un padre che racconta la sua storia al Giornale, ma che, soprattutto, è l’attore di un processo-lampo che ha condannato una mamma a pagare 650 euro al figlio di 10 anni (da depositare con libretto vincolato a favore del ragazzo) e 350 euro all’ex marito. La sua colpa? «Non aver permesso all’ex marito di tenere con sé il figlio minorenne, come stabilito dalla sentenza di divorzio».
La Corte di Appello di Firenze, dietro istanza degli avvocati Iacopo Tozzi e Marco Antonio Vallini, ha sancito che la condotta della donna «costituisce violazione delle statuizioni espresse dal Tribunale e questo arreca implicitamente danno alla corretta crescita della personalità del minore, ledendo altresì il diritto del padre al rapporto con il figlio».
«Per la prima volta - spiegano i due legali - la Corte ha applicato l’articolo 709 ter del codice di procedura civile, introdotto nel 2006 dalla legge sull’affidamento condiviso. Prevede che il genitore che non rispetta i provvedimenti del giudice possa essere sanzionato e condannato a corrispondere, a titolo di risarcimento danni, una somma a favore del figlio e dell’altro genitore, oltre che condannato ad una pena pecuniaria a favore dello Stato». Insomma, un provvedimento che va nella direzione di ridurre «dispetti» tra ex coniugi.
«“Dispetti” è proprio il termine esatto - spiega al Giornale il padre a cui la Corte di Appello di Firenze ha dato ragione -. La mia ex moglie mi disse che voleva solo prendere un gelato al bar con Giovanni, invece per rivedere mio figlio sono stato costretto a denunciarla. Quel giorno, al bar, arrivarono anche i carabinieri. Non fu una bella scena. E a rimanerne particolarmente scosso fu proprio nostro figlio». Un bambino di 10 anni sulla cui pelle si sta giocando una partita senza esclusione di colpi: ora sarà una perizia psichiatrica a stabilire se Giovanni dovrà avere come genitore affidatario la madre o il padre.

Nel frattempo la mamma - già «ammonita» dal giudice - pagherà 650 euro al figlio, 350 euro all’ex coniuge e anche una cifra simbolica allo Stato: danno per il padre e danno per il figlio, dunque. E risarcimento per entrambi, come prevede appunto la 709 ter.
Gli avvocati Tozzi e Vallini entrano nel dettaglio: «In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente, ammonire il genitore inadempiente. Inoltre può disporre il risarcimento dei danni nei confronti del minore e prevedere il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro. Infine il giudice può condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro a un massimo di 5000 euro a favore della Cassa delle ammende».
«La Corte di Appello - precisa il padre di Firenze - ha deciso di applicare in pieno la legge riconoscendo un risarcimento per il mio Giovanni in quanto “danneggiato dalla privazione della frequentazione del padre” e per me in quanto “danneggiato perché mi è stata interdetta la possibilità di frequentare mio figlio”».
«Situazione questa - hanno concluso i giudici - idonea di per sé a creare un danno monetizzabile a favore delle vittime del comportamento».
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« Risposta #8 il: 26 Febbraio, 2008 Ora esatta 18:38:55 »

CIAO A TUTTI, è UNA VITA CHE NON MI FACCIO SENTIRE, MA FINALMENTE VEDO CHE LE COSE STANNO CAMBIANDO.... CI VUOLE TEMPO, MA UN PO ALLA VOLTA LA CULTURA SI EVVOLVERA'.... ANCHE PER ME LE COSE SI STANNO SISTEMANDO DEFINITIVAMENTE DOPO TANTE BATTAGLIE, SPERO CHE ENTRO 2 MESI TROVERO FINALMENTE LA SERENITà CHE TANTO HO CERCATO.... UN SALUTO A TUTTI....
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« Risposta #9 il: 26 Febbraio, 2008 Ora esatta 21:41:00 »

CIAO TORNADOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!
sei tornado finalmente eheheheheh.

E si qualcosa stà cambiando, pian piano ma stà cambiando.
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« Risposta #10 il: 27 Febbraio, 2008 Ora esatta 11:03:42 »

Ciao.... ho parlato troppo presto,  ieri sera ho chiamato il mio avvocato penalista, e mi ha detto: si la tua ex vuole chiudere tutte le controversie in corso e ritirare la denunce, basta solo che gli sgancio alla tr.... 12000 euri.... e dove li trovo, con 1000 euro di stipendio, 500 di affitto e il mantenimento mio e di mia figlia che vive 50% del tempo con me? ANDRO IN CASSAZIONE, E SE VA MALE ANDRO'.... DA QUALCHE ALTRA PARTE.... MA ANDRO FINO IN FONDO
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« Risposta #11 il: 27 Febbraio, 2008 Ora esatta 11:49:01 »

Ciao.... ho parlato troppo presto,  ieri sera ho chiamato il mio avvocato penalista, e mi ha detto: si la tua ex vuole chiudere tutte le controversie in corso e ritirare la denunce, basta solo che gli sgancio alla tr.... 12000 euri.... e dove li trovo, con 1000 euro di stipendio, 500 di affitto e il mantenimento mio e di mia figlia che vive 50% del tempo con me? ANDRO IN CASSAZIONE, E SE VA MALE ANDRO'.... DA QUALCHE ALTRA PARTE.... MA ANDRO FINO IN FONDO

Ciao Tornado
ben tornato.....
riflettevo sul tuo post.....e pensavo di consigliarti un buon picchiatore che con €.300,00 ti toglie qualche pietra dalle scarpe....

scherzavo ovviamente e comq non mollare!

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« Risposta #12 il: 28 Febbraio, 2008 Ora esatta 10:53:55 »

Mi raccomando: nelle denunce indicare sempre il minore com prima parte offesa e comunque,in prima udienza, chiederne la costituzione parte civile.
Così il potere deterrente aumenta in modo esponenziale (ela mamma inizia a capire il danno che fa al bambino).
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« Risposta #13 il: 28 Febbraio, 2008 Ora esatta 11:43:16 »

nel mio caso come inizio una procedura del genere, considera che da un anno che vedo mia figlia solo 5 minuti alla settimana, e ancora devo andare in udienza la prima il mese prossimo.
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« Risposta #14 il: 28 Febbraio, 2008 Ora esatta 12:03:14 »

nel mio caso come inizio una procedura del genere, considera che da un anno che vedo mia figlia solo 5 minuti alla settimana, e ancora devo andare in udienza la prima il mese prossimo.
Non hai ancora avuto la presidenziale?
In ogni modo, appena hai un provvedimento applicabile (presidenziale o omologazione della consensuale) preparati a chiederne l'esecuzione.

Leggi quanto abbiamo scritto qui
http://www.bandofbroth.altervista.org/php5/index.php?title=Dopo_il_provvedimento
Tieni presente inoltre che ci sono due procedure parallele avviabili, una penale con le denuncie ex articolo 388, comma 2 del codice penale, ed una "non penale" ex articolo 709ter del Codice di procedura civile. A Firenze per la prima volta hanno applicato proprio questa norma introdotta con la nuova legge sull'affido condiviso.
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