Nella dinamica delle separazioni, accade sempre più frequentemente che colui che ha l’obbligo di versare l’assegno di alimenti in favore del beneficiario, ometta del tutto di farlo ovvero, quando va bene, versi soltanto una parte della somma dovuta.
Questo comporta l’apertura di un procedimento penale.
Alcune volte però, è bene ribadire, il mancato versamento è determinato non da egoismo personale o senso di rivalsa nei confronti del beneficiario, bensì per esigenze di natura obiettiva che rendono impossibile adempiere al versamento dovuto.
Un caso del genere è stato recentemente affrontato dal Tribunale di Bari, Sezione I Giudice Morfini sentenza n. 559/2007, il cui caso consisteva nel fatto che l’oblato (ossia colui che doveva versare l’assegno di mantenimento) aveva perso il posto di lavoro non per propria colpa e aveva di propria iniziativa diminuito di circa la metà, la somma che egli doveva in favore del beneficiario.
Aperto il procedimento penale ex art. 570 c.p., l’imputato andava assolto proprio per la ragione che non era stata provata la volontà dello stesso di non versare quanto dovuto, essendoci infatti una ragione obiettiva che ostava all’adempimento del suo dovere.
Non può affermarsi la responsabilità dell’imputato in ordine al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, qualora questi si sia adoperato fino a quando abbia avuto la disponibilità di un lavoro, ad adempiere interamente alle prescrizioni connesse al provvedimento emesso dal giudice civile in sede di separazione, provvedendo alla corresponsione dell’assegno di mantenimento e successivamente a corrispondere solo in modo parziale gli alimenti per i figli a causa delle mutate condizioni economiche dovute alla perdite del posto di lavoro.
L’imputato deve andare assolto ai sensi del secondo comma dell’art. 530 c.p.p. per difetto di prova dell’elemento psicologico del reato.

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